FAQ – Frequently Asked Questions

IL RUOLO DEL RLS

La formazione obbligatoria del RLS deve essere effettuata durante l’orario di lavoro?

Il tempo per la formazione è da considerare come orario di lavoro e può essere svolta anche al di fuori , riconoscendo per la stessa la regolare retribuzione e non può comportare oneri economici a carico dell’RLS.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue di aggiornamento per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Ci sono delle ore di permesso specifiche per l’RLS?

Sì, l’RLS avrà a disposizione:

    • 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti;
    • 16 ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti;
    • 24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti;
    • 40 ore annue in aziende con più di 15 dipendenti.

Ci sono delle ore extra oltre le 40 ore annuali previste per l’RLS?

 Si, sono disciplinate dall’Accordo Interconfederale del 18-11-1996 e non hanno un limite massimo, vengono utilizzate quando l’RLS:

    • È consultato in merito alla valutazione dei rischi;
    • È consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, prevenzione incendi, pronto soccorso, emergenze;
    • È consultato in merito alla formazione;
    • Riceve formazione;
    • Partecipa alle visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti (es. ATS);
    • Partecipa alla riunione periodica.

Un RLS può essere perseguito legalmente in merito al suo ruolo?

No, l’RLS non può essere perseguito a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali” [art. 50 co.2, D. Lgs.9 aprile 2008 n. 81].

Può un RLS rifiutarsi di firmare il DVR?

No, la firma comporta esclusivamente la conferma dell’avvenuta consultazione e non implica l’adesione o meno alle decisioni dell’impresa (Accordo Interconfederale comma 8, lettera c).
Se si ritiene che ci siano state delle mancanze in merito alla consultazione o per la valutazione che ha adottato l’azienda, si deve comunque firmare il DVR, ma si può scrivere la dicitura: “per presa visione”. È importante scrivere eventuali osservazioni nel VERBALE della riunione periodica. Tali osservazioni potrebbero essere fondamentali per un eventuale coinvolgimento degli organismi di vigilanza.

Cos’è la riunione periodica?

È la riunione che si deve tenere almeno una volta all’anno tra il datore di lavoro o un suo rappresentante, l’RSPP, l’RLS ed il medico competente. Nella riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

    • il documento di valutazione dei rischi;
    • l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
    • i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
    • i programmi d’informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

La riunione deve essere verbalizzata ed il verbale inserito nel documento di valutazione dei rischi.

La riunione periodica è sempre obbligatoria?

Solo nelle aziende con più di quindici dipendenti. Nelle altre aziende solo se l’RLS la chiede in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute delle lavoratrici/lavoratori.

È così importante utilizzare il verbale della riunione periodica?

È importante perché l’RLS può fare inserire a verbale le proprie osservazioni e i propri argomenti poiché scrivendo nel verbale si lascia traccia scritta dell’avvenuta comunicazione in merito ad eventuali criticità e il Datore di Lavoro non potrà, per esempio in caso di infortunio, sostenere l’imprevedibilità dell’evento.

L’RLS deve essere consultato in merito alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Si, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente e la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 50 D.Lgs 81/08).

Nel caso in cui in azienda avvenga un’ispezione da parte degli organi di vigilanza, l’RLS deve essere contattato?

È buona prassi che l’RLS venga avvisato nel caso in cui vi sia ispezione da parte degli organismi di vigilanza. Di norma, quando avviene un ispezione, gli organismi di vigilanza sentono gli RLS, il quale formula eventuali osservazioni. (Art. 50 D.Lgs 81/08).

Quando prende un permesso RLS, l’RLS è tenuto a indicarne la motivazione?

No, tranne nei casi di sopralluoghi nei luoghi di lavoro, a cui possono partecipare l’RSPP, ASPP e MC.

L’RLS deve consultato essere in merito alla nomina di un nuovo membro del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) e/o in merito alla formazione?

Sì, deve essere consultato sulla designazione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché n merito alla designazione degli addetti all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione delle lavoratrici/lavoratori.
È consultato preventivamente anche in merito all’organizzazione della formazione delle lavoratrici/lavoratori (Art. 50 D.Lgs 81/08).

A chi si può rivolgere un RLS quando viene violata una normativa di salute e sicurezza?

Come tutti i lavoratori deve rivolgersi e segnalare eventuali criticità in primis al Preposto, al Dirigente, al Datore di Lavoro, al Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), e/o, se presente, all’Addetto al servizio prevenzione e protezione (ASPP) e Medico Competente, cioè a tutte le figure responsabili della sicurezza nel luogo di lavoro.
Nel caso in cui l’azienda non adotta contromisure atte ad eliminare o ridurre i rischi, l’RLS può rivolgersi alle autorità competenti: ATS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, agenti di pubblica sicurezza/Carabinieri e anche alle categorie sindacali di riferimento (ai sensi dell’Art.9 l. 300/70).

È possibile che la formazione base del RLS sia fatta in modalità E-learning?

Sì, con la presenza online del formatore. Le modalità della formazione online sono descritte nell’Accordo Stato Regioni del 21-12-2011.

Se avviene un infortunio in azienda, l’RLS deve essere contattato?

È auspicabile, non vi è l’obbligo per il preposto o per il datore di lavoro.

L’RLS può essere anche un membro del Servizio Prevenzione e Protezione?

No, l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

A parte nella riunione periodica, quando l’RLS può consultare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR da consultare ogni qual volta che lo ritenga utile e necessario.
Il documento è consultato esclusivamente in azienda.

L’azienda può rifiutarsi di consegnare e/o far consultare il DVR? Magari per motivi legati alla privacy e/o al segreto industriale?

No, neppure adducendo questioni riguardanti la privacy, in quanto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

RSU/RSA insieme all’RLS possono fare assemblee in azienda che hanno per oggetto salute e sicurezza?

Sì, deve farle.

Ci sono delle figure all’interno della CGIL alle quali un RLS può rivolgersi per avere supporto?

Sì, sono naturalmente i funzionari e i RLST della struttura di riferimento, i funzionari dell’INCA, ufficio vertenze e i legali per l’assistenza giuridica.

L’RLS, di fatto, ha un ruolo di responsabilità all’interno dell’azienda?

No, se non responsabilità morali nei confronti dei colleghi.

Un RLS può utilizzare le tematiche di salute e sicurezza come materia di contrattazione di secondo livello?

Sì, ma solo se tale contrattazione porta a un innalzamento del livello qualitativo e va a migliorare e ampliare le condizioni minime stabilite dalla legge (D.lgs 81/08).
Altrimenti, in caso non fosse migliorativa, la legislazione dice che “la salute non può essere oggetto di scambio contrattuale, di contrattazione monetaria, ma è un diritto costituzionale assoluto” (art. 32 Costituzione) il cui perseguimento deve essere un obiettivo comune di tutti.

Un RLS può essere consultato in merito alla valutazione del rischio stress lavoro correlato?

Sì, deve essere consultato per la valutazione dello stress lavoro-correlato.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

Chi sono gli attori della prevenzione?

    • Datore di lavoro,  (art.17 del D.Lgs 81/08)
    • Dirigenti (art.18 del D.lgs 81/08)
    • Preposti (art.19 del D.lgs 81/08)
    • Spp (art.31 del D.lgs 81/08)
    • Medico Competente (art.25 del D.lgs 81/08)
    • Rls (art.50 del D.lgs 81/08)

Chi è il datore di lavoro?

Il datore di lavoro è colui il quale nomina RSPP e il medico competente, decide quali rischi devono essere valutati, quali mansioni sottoporre a sorveglianza sanitaria, etc.

Chi sono i dirigenti e i preposti?

Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura del’ incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Il dirigente è chi organizza il lavoro di altre persone. Per essere dirigenti nel settore della prevenzione non è necessario avere la qualifica di dirigente ma è sufficiente avere il potere di organizzare il lavoro. Ad esempio sono dirigenti il direttore di stabilimento, il capoofficina, il vicepreside nelle scuole, il direttore dei lavori nei cantieri edili.

Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il preposto è insomma chi vigila e sorveglia che l’esecuzione dei lavori avvenga secondo l’organizzazione aziendale. Ad esempio il caposquadra, il lavoratore più anziano, il docente nei laboratori.

Cos’è il SPP?

L’SPP è il servizio di prevenzione e protezione, cioè un apposito nucleo di persone, anche esterno alle aziende, tranne alcune eccezioni, nominate dal datore di lavoro, che hanno il compito di collaborare con il datore di lavoro per la redazione del documento del rischio e per progettare i corsi di formazione nella sicurezza per i dipendenti.

Chi è il RSPP?

È un componente del SPP che è nominato dal datore di lavoro responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Quando il datore di lavoro puà fare direttamente il RSPP?

In generale quando l’azienda ha meno di dieci dipendenti se agricola, meno di venti dipendenti se di pesca, meno di trenta dipendenti se artigiana o industriale, meno di duecento dipendenti negli altri casi.

Chi è il medico competente?

È un medico specializzato in medicina del lavoro a cui il datore di lavoro affida la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti e la sua nomina è obbligatoria solo nei casi previsti dalla legge.

Cos’è la sorveglianza sanitaria?

È un controllo sanitario a cui vengono sottoposti i lavoratori esposti a particolari tipi di rischio. Consiste in controlli organizzativi e ambientali del medico sul posto di lavoro, in visite mediche, audiometriche, ortopediche, oculistiche ed in analisi cliniche dei liquidi biologici (sangue, urina) eseguite sui lavoratori esposti a particolari pericoli.

Chi è l’RLS?

È un Rappresentante dei lavoratori  che viene eletto o nominato, per occuparsi dei problemi connessi alla tutela della salute e della sicurezza.

Quali sono i diritti dell’RLS?

I diritti sono:

    • partecipazione a corso di formazione sulla sicurezza di almeno 32 ore ed a successivi aggiornamenti annuali;
    • permessi sindacali stabiliti dal CCNL;
    • libero accesso ai luoghi di lavoro aziendali;
    • consultazione sulla nomina del SPP, degli addetti all’emergenza e al primo soccorso;
    • consultazione sulla redazione del documento del rischio cui deve avere libero accesso;
    • diritto di richiedere l’intervento degli organi di vigilanza;
    • partecipazione alla riunione periodica.

Quali sono i doveri dell’RLS?

Rispettare la legge sulla privacy e sul segreto industriale.

Quali sono i compiti dell’RLS?

Collaborare con il datore di lavoro per migliorare le condizioni di salute sicurezza. Monitorare l’applicazione della normativa vigente. Stimolare e vagliare le segnalazioni ricevute dai colleghi. Mantenersi aggiornato in materia di salute e sicurezza.

Come conoscere il dettore di attività economica della propria azienda?

Occorre chiedere il proprio codice ATECO alla Camera di Commercio ove si è iscritti.

Abrogazione del registro infortuni

Il D. Lgs. 151/2015, l’ultimo dei quattro decreti attuativi del Jobs act, col suo art.  21, comma 4, ha abrogato il registro degli infortuni.

Ciò non toglie il diritto degli Rls di ricevere durante la riunione periodica le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.

Chi sono gli organi di vigilanza?

Gli organi di vigilanza ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 81/08 sono:

    1. L’Azienda della Tutela della Salute (ATS) per tutte le attività e per tutte le aziende
    2. la Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del lavoro) per le attività di cantiere
    3. i VVF (Vigili del Fuoco) per tutte le attività, solo ai fini del rischio incendio;
    4. INAIL / ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione E Sicurezza sul Lavoro) sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ATS.

Le squadre antincendio, emergenza e pronto soccorso devono essere sempre nominate?

Si, tranne che nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il  dove datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.